{"id":2837,"date":"2025-07-09T13:43:53","date_gmt":"2025-07-09T19:43:53","guid":{"rendered":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/?page_id=2837"},"modified":"2026-01-16T11:56:40","modified_gmt":"2026-01-16T17:56:40","slug":"cittadinanza-per-beneficio-di-legge","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-beneficio-di-legge\/","title":{"rendered":"Acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)"},"content":{"rendered":"<p><strong>FIGLI MINORENNI NATI ALL\u2019ESTERO DA CITTADINI ITALIANI\u00a0<em>IURE SANGUINIS<\/em>: ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER \u201cBENEFICIO DI LEGGE\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Il quadro normativo vigente in materia di cittadinanza \u2013 Legge n. 91\/1992 e Legge n. 74\/2025 (che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 36\/2025) &#8211; prevede che il\u00a0<u>figlio minorenne di cittadino italiano riconosciuto come tale dalla nascita (e in possesso di altra cittadinanza)<\/u>, diviene anch\u2019esso cittadino italiano solo se i genitori o il tutore\u00a0<strong>rendono una dichiarazione di volont\u00e0 all\u2019acquisto<\/strong>\u00a0della cittadinanza italiana a favore del proprio figlio (o minore sotto tutela)\u00a0<strong>entro tre anni dalla nascita<\/strong>\u00a0o dalla data di riconoscimento\/adozione (comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992).<\/p>\n<p>La trasmissione della cittadinanza italiana per i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino non \u00e8 dunque automatica: prevede un meccanismo di\u00a0<strong>acquisto di cittadinanza per beneficio di legge<\/strong>. Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0<strong>sar\u00e0<\/strong>\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0n\u00e9\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>, pertanto lo status di cittadino italiano del minore avr\u00e0 efficacia dal giorno successivo a quello in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (articolo 15 della legge n. 91\/1992).<\/p>\n<p>Per l\u2019acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli minorenni, devono essere posseduti congiuntamente i seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>Almeno uno dei\u00a0<strong>genitori<\/strong>\u00a0dev\u2019essere\u00a0<strong>cittadino italiano per nascita (<\/strong>cio\u00e8<strong> iure sanguinis)<\/strong>. Quindi, l\u2019acquisto per beneficio di legge non si applica a genitori che siano in possesso della cittadinanza italiana ad altro titolo (naturalizzazioni, cittadinanze per beneficio di legge ex art. 9 della Legge n. 91\/1992, cittadinanze per matrimonio ex art. 5 della Legge n. 91\/1992, cittadini\u00a0<em>iuris communicatione<\/em>, art. 14 della legge 91\/92).<\/li>\n<li><strong><u>Entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (anche il genitore straniero) o il tutore devono presentare una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita\u00a0<\/strong>(o dalla data in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). Qualora la filiazione sia stata riconosciuta in tempi successivi da parte dei genitori, entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento se avvenuto successivamente alla data del 24 maggio 2025. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano ad altro titolo), il termine di tre anni sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore, cittadino italiano per nascita se avvenuto successivamente alla data del 24 maggio 2025.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona innanzi al funzionario delegato di questa Ambasciata.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto solo alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IMPORTANTE: REGIME TRANSITORIO PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONT\u00c0 ALL\u2019ACQUISTO DI CITTADINANZA DI FIGLI MINORENNI.<\/strong><\/p>\n<p>La Legge 74\/2025 (che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 36\/2025) prevede un regime transitorio per coloro i quali alla data di entrata in vigore della stessa (ovvero il 24 maggio 2025) avessero figli minorenni (cio\u00e8 che non avessero compiuto il diciottesimo anno di et\u00e0).<\/p>\n<p><u>In via transitoria<\/u>, i\u00a0<strong>cittadini italiani per nascita\u00a0<\/strong>gi\u00e0 riconosciuti come tali potranno presentare la dichiarazione di volont\u00e0 all\u2019acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge a favore dei propri figli solo se:<\/p>\n<ul>\n<li>Almeno uno dei genitori \u00e8\u00a0<strong>cittadino italiano per nascita<\/strong>.<\/li>\n<li>Alla data di entrata in vigore della legge n. 74\/2025, ovvero\u00a0<strong>al 24 maggio 2025<\/strong>, i propri\u00a0<strong>figli<\/strong>\u00a0<strong>erano minorenni<\/strong>.<\/li>\n<li><strong><u>Entrambi\u00a0i genitori<\/u><\/strong> (anche il genitore straniero) o il tutore presentano la\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza\u00a0<\/strong>entro e non oltre il\u00a0<strong>termine perentorio del 31 maggio 2026\u00a0<\/strong>innanzi all\u2019Ufficio consolare. Se un figlio, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata direttamente dal figlio stesso.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MODALIT\u00c0 DI PRESENTAZIONE PER LE RICHIESTE DI CITTADINANZA DI FIGLI MINORENNI PER BENEFICIO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p>I genitori (o il tutore) dovranno prenotare un appuntamento per il servizio di \u201cCittadinanza per discendenza\/beneficio di legge\u201d sul sito <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenot@mi<\/a> e presentarsi personalmente il giorno dell\u2019appuntamento con la seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita del minore, apostillato e tradotto all\u2019italiano;<\/li>\n<li>documento d\u2019identit\u00e0 dei dichiaranti e del figlio\/a e fotocopie di tutti i documenti;<\/li>\n<li>prova di residenza nella circoscrizione consolare a nome del genitore italiano;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>A partire dal 1 gennaio 2026, le richieste di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge da rendere ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1-bis, lettera b) sono gratuite e quindi non soggette al pagamento di alcun contributo. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2026\/01\/acquisto-della-cittadinanza-italiana-per-beneficio-di-legge-modifiche-normative\/\">link<\/a>.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"FIGLI MINORENNI NATI ALL\u2019ESTERO DA CITTADINI ITALIANI\u00a0IURE SANGUINIS: ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER \u201cBENEFICIO DI LEGGE\u201d Il quadro normativo vigente in materia di cittadinanza \u2013 Legge n. 91\/1992 e Legge n. 74\/2025 (che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 36\/2025) &#8211; prevede che il\u00a0figlio minorenne di cittadino italiano riconosciuto come tale dalla nascita (e in possesso [&hellip;]","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":90,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2837","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2837"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2837\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3241,"href":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2837\/revisions\/3241"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/90"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambmanagua.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}