Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Acquisto della cittadinanza per ‘beneficio di legge’

Acquisto della cittadinanza per ‘beneficio di legge’ da parte di figli minorenni nati all’estero

La riforma ha introdotto due ipotesi distinte per il riconoscimento della cittadinanza a favore di figli minorenni di cittadini italiani che, in virtù dei nuovi limiti, non trasmettono automaticamente la cittadinanza.

  1. Articolo 4, comma 1-bis della Legge n. 91/1992

Si applica ai minori per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (sono esclusi quindi i cittadini per naturalizzazione, beneficio di legge o matrimonio);
  • entrambi i genitori (o il tutore) presentano, entro un anno dalla nascita, una dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza da parte del minore, resa presenzialmente presso l’Ufficio consolare dinanzi a un dipendente delegato alle funzioni di stato civile.
  1. Articolo 1, comma 1-ter del Decreto-Legge n. 36/2025 (disposizione transitoria)

Riguarda i minori che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (sono esclusi quindi i cittadini per naturalizzazione, beneficio di legge o matrimonio);
  • erano minorenni al 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione);
  • la dichiarazione di volontà è presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se il minore diventa maggiorenne prima di tale data, dovrà presentare personalmente la dichiarazione.

In entrambi i casi si tratta di acquisti per “beneficio di legge” ai sensi dell’art. 9-bis della legge n. 91/1992. La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione resa presso l’Ufficio consolare (e non dalla nascita del minore). Inoltre, il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

I genitori (o il tutore) dovranno presentarsi personalmente e allegare la seguente documentazione:

  • atto di nascita del minore, apostillato e tradotto;
  • documento d’identità del dichiarante e del figlio/a;
  • prova di residenza nella circoscrizione consolare;
  • eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione in caso di iscrizione AIRE del genitore cittadino italiano;
  • ogni documento richiesto nel modulo di dichiarazione pertinente.

È previsto un contributo di 250 euro per ciascun minore, da versare al Ministero dell’Interno mediante bonifico bancario. Eventuali spese bancarie saranno a carico del richiedente. Tutte le informazioni per il pagamento sono disponibili al seguente link.