FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO DA CITTADINI ITALIANI IURE SANGUINIS: ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER “BENEFICIO DI LEGGE”
Il quadro normativo vigente in materia di cittadinanza – Legge n. 91/1992 e Legge n. 74/2025 (che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 36/2025) – prevede che il figlio minorenne di cittadino italiano riconosciuto come tale dalla nascita (e in possesso di altra cittadinanza), diviene anch’esso cittadino italiano solo se i genitori o il tutore rendono una dichiarazione di volontà all’acquisto della cittadinanza italiana a favore del proprio figlio (o minore sotto tutela) entro tre anni dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992).
La trasmissione della cittadinanza italiana per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino non è dunque automatica: prevede un meccanismo di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge. Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita né iure sanguinis, pertanto lo status di cittadino italiano del minore avrà efficacia dal giorno successivo a quello in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (articolo 15 della legge n. 91/1992).
Per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli minorenni, devono essere posseduti congiuntamente i seguenti requisiti:
- Almeno uno dei genitori dev’essere cittadino italiano per nascita (cioè iure sanguinis). Quindi, l’acquisto per beneficio di legge non si applica a genitori che siano in possesso della cittadinanza italiana ad altro titolo (naturalizzazioni, cittadinanze per beneficio di legge ex art. 9 della Legge n. 91/1992, cittadinanze per matrimonio ex art. 5 della Legge n. 91/1992, cittadini iuris communicatione, art. 14 della legge 91/92).
- Entrambi i genitori (anche il genitore straniero) o il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). Qualora la filiazione sia stata riconosciuta in tempi successivi da parte dei genitori, entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento se avvenuto successivamente alla data del 24 maggio 2025. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano ad altro titolo), il termine di tre anni sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore, cittadino italiano per nascita se avvenuto successivamente alla data del 24 maggio 2025.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona innanzi al funzionario delegato di questa Ambasciata. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto solo alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
IMPORTANTE: REGIME TRANSITORIO PER LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ALL’ACQUISTO DI CITTADINANZA DI FIGLI MINORENNI.
La Legge 74/2025 (che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 36/2025) prevede un regime transitorio per coloro i quali alla data di entrata in vigore della stessa (ovvero il 24 maggio 2025) avessero figli minorenni (cioè che non avessero compiuto il diciottesimo anno di età).
In via transitoria, i cittadini italiani per nascita già riconosciuti come tali potranno presentare la dichiarazione di volontà all’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge a favore dei propri figli solo se:
- Almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita.
- Alla data di entrata in vigore della legge n. 74/2025, ovvero al 24 maggio 2025, i propri figli erano minorenni.
- Entrambi i genitori (anche il genitore straniero) o il tutore presentano la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2026 innanzi all’Ufficio consolare. Se un figlio, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dal figlio stesso.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER LE RICHIESTE DI CITTADINANZA DI FIGLI MINORENNI PER BENEFICIO DI LEGGE
I genitori (o il tutore) dovranno prenotare un appuntamento per il servizio di “Cittadinanza per discendenza/beneficio di legge” sul sito Prenot@mi e presentarsi personalmente il giorno dell’appuntamento con la seguente documentazione:
- atto di nascita del minore, apostillato e tradotto all’italiano;
- documento d’identità dei dichiaranti e del figlio/a e fotocopie di tutti i documenti;
- prova di residenza nella circoscrizione consolare a nome del genitore italiano;
A partire dal 1 gennaio 2026, le richieste di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge da rendere ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) sono gratuite e quindi non soggette al pagamento di alcun contributo. Per ulteriori informazioni, consultare il seguente link.