Acquisto della cittadinanza per ‘beneficio di legge’ da parte di figli minorenni nati all’estero
La riforma ha introdotto due ipotesi distinte per il riconoscimento della cittadinanza a favore di figli minorenni di cittadini italiani che, in virtù dei nuovi limiti, non trasmettono automaticamente la cittadinanza.
- Articolo 4, comma 1-bis della Legge n. 91/1992
Si applica ai minori per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (sono esclusi quindi i cittadini per naturalizzazione, beneficio di legge o matrimonio);
- entrambi i genitori (o il tutore) presentano, entro un anno dalla nascita, una dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza da parte del minore, resa presenzialmente presso l’Ufficio consolare dinanzi a un dipendente delegato alle funzioni di stato civile.
- Articolo 1, comma 1-ter del Decreto-Legge n. 36/2025 (disposizione transitoria)
Riguarda i minori che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (sono esclusi quindi i cittadini per naturalizzazione, beneficio di legge o matrimonio);
- erano minorenni al 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione);
- la dichiarazione di volontà è presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se il minore diventa maggiorenne prima di tale data, dovrà presentare personalmente la dichiarazione.
In entrambi i casi si tratta di acquisti per “beneficio di legge” ai sensi dell’art. 9-bis della legge n. 91/1992. La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione resa presso l’Ufficio consolare (e non dalla nascita del minore). Inoltre, il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
I genitori (o il tutore) dovranno presentarsi personalmente e allegare la seguente documentazione:
- atto di nascita del minore, apostillato e tradotto;
- documento d’identità del dichiarante e del figlio/a;
- prova di residenza nella circoscrizione consolare;
- eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione in caso di iscrizione AIRE del genitore cittadino italiano;
- ogni documento richiesto nel modulo di dichiarazione pertinente.
È previsto un contributo di 250 euro per ciascun minore, da versare al Ministero dell’Interno mediante bonifico bancario. Eventuali spese bancarie saranno a carico del richiedente. Tutte le informazioni per il pagamento sono disponibili al seguente link.