REQUISITI
- Estratto dell’Atto di nascita dell’avo emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di origine, con indicazione del nome del padre e della madre; in mancanza dell’atto di nascita del registro civile si potrà accettare il certificato di battesimo emesso dalla parrocchia, legalizzato dalla Curia e copia del libro di battesimo.
- Atto di matrimonio ed eventuale Atto di morte relativi al suddetto antenato (se sono atti stranieri, con postille e traduzione in italiano).
- Atti di nascita, di matrimonio ed eventuali atti di morte di tutti i suoi discendenti, in linea retta, sino al richiedente (con postille e traduzione in italiano);
- Atti di nascita degli eventuali figli minori del richiedente (con postille e traduzione in italiano).
- Attestazione che il capostipite italiano emigrato in Nicaragua non abbia mai rinunziato alla cittadinanza italiana;
- Albero genealogico che riporti tutta la linea di discendenza dall’avo italiano
IMPORTANTE
1) I cittadini non nicaraguensi possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza solo se residenti (in questo caso DEVONO già avere la “Cédula” di residente);
2) Il costo di ogni richiesta di cittadinanza è di 600 Euro (al momento dell’accettazione), da pagare in dollari $ degli Stati Uniti d’America (al cambio del trimestre);
3) Il richiedente deve presentare tutti i documenti della lista in originale;
4) Prima del 1948 la donna italiana non poteva trasmettere la cittadinanza ai figli. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potrà essere attribuita (in via amministrativa) solo ai discendenti per linea paterna.
5) In caso di divorzio, il richiedente deve farne menzione con una autodichiarazione firmata, indicando la data dello scioglimento del matrimonio e il nome del nuovo coniuge, luogo e data del matrimonio. Se la pratica di cittadinanza si conclude positivamente, il richiedente dovrà consegnare la sentenza di divorzio passata in giudicato insieme all’eventuale atto di secondo matrimonio.
6) Se l’avo nato in Italia ed emigrato all’estero è nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli Stati pre-unitari, è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
7) Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni Comuni delle province di Belluno e Udine diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Per tanto gli avi originari di detti territori, deceduti o emigrati prima di tale data, non erano cittadini italiani (bensì dell’ex Impero di Austria e Ungheria). Per coloro che hanno l’avo emigrato con questo status, è stato possibile presentare domande di riconoscimento di cittadinanza italiana entro e non oltre il 20/12/2010.
I MODULI DA SCARICARE DALLA SEZIONE “MODULISTICA”:
- Richiesta di trascrizione atti (sezione Stato civile);
- Albero genealogico (sezione Cittadinanza);
- Richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, che deve essere compilato e firmato da ogni richiedente maggiorenne (sezione Cittadinanza);
- Formato AIRE compilato (sezione AIRE):