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Sanzioni per la mancata iscrizione all’AIRE

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il primo requisito per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Ambasciate e Consolati all’estero – innanzitutto per ottenere il rilascio di documenti – nonché per l’esercizio di importanti diritti (come il voto elettorale).

Sono tenuti ad iscriversi all’AIRE tutti i cittadini che risiedono all’estero per periodi superiori a 12 mesi.

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.

Le sanzioni amministrative non sono retroattive. Pertanto non si potrà essere sanzionati per il periodo antecedente al 1° gennaio 2024.

L’accertamento della violazione in materia di iscrizione anagrafica e l’irrogazione della sanzione sono di competenza esclusiva dei Comuni. È parimenti di competenza esclusiva del Comune comunicare l’avvenuta iscrizione all’AIRE, trascorso il periodo previsto dalla legge (180 giorni) da quando la pratica completa e corretta è stata presentata dal richiedente.

Lo status della propria richiesta di iscrizione è consultabile sul medesimo portale nel quale presentare la domanda: FAST-IT.

https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco

Si prega pertanto di non sollecitare l’Ambasciata con richieste d’informazioni al riguardo.

Per le modalità di iscrizione all’AIRE:

Registro de los Italianos residentes en el exterior (AIRE)